(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 39)
                              Art. 39. 
   Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico. 

 
  Nei Comuni in cui gli adempimenti topografici  ed  ecografici  sono
esplicati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli
uffici predetti devono comunicare a questo ultimo le disposizioni  ed
i provvedimenti da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di
circolazione e le numerazione civica. 
  Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo  stesso
mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i  provvedimenti
presi nell'ultima settimana del  mese,  la  comunicazione  puo'  aver
luogo nei primi sette giorni del mese successivo.