Art. 39. Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico. Nei Comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a questo ultimo le disposizioni ed i provvedimenti da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e le numerazione civica. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione puo' aver luogo nei primi sette giorni del mese successivo.