Art. 40. Stradario In ciascun Comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario, in cui devono essere elencate, in un unico ordine alfabetico per tutto il Comune, le denominazioni delle aree di circolazione, nonche' le altre notizie contemplate nel modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. Nei Comuni capoluoghi di provincia ed in quelli con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti o che abbiano uno o piu' centri abitati con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti, accertata all'ultimo censimento, devono essere formati stradari ausiliari di sezione di censimento. In essi deve essere riportata l'indicazione delle aree di circolazione e dei numeri civici compresi in ciascuna sezione di censimento.