(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 40)
                              Art. 40. 
                              Stradario 

 
  In ciascun Comune l'ufficio preposto  agli  adempimenti  ecografici
deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario, in cui
devono essere elencate, in un unico ordine alfabetico  per  tutto  il
Comune, le denominazioni delle aree di circolazione, nonche' le altre
notizie  contemplate  nel  modello  conforme  all'apposito  esemplare
predisposto dall'Istituto centrale di statistica. 
  Nei Comuni capoluoghi di provincia ed  in  quelli  con  popolazione
residente superiore a 50.000 abitanti o che abbiano uno o piu' centri
abitati  con  popolazione  residente  superiore  a  30.000  abitanti,
accertata  all'ultimo  censimento,  devono  essere  formati  stradari
ausiliari di sezione di censimento. In  essi  deve  essere  riportata
l'indicazione delle aree di circolazione e dei numeri civici compresi
in ciascuna sezione di censimento.