Art. 35. Le ispezioni ed i prelevamenti di campioni, di cui al precedente articolo, sono effettuati, con le formalita' d'uso, dal personale incaricato della vigilanza sanitaria. Le analisi dei campioni sono eseguite nei laboratori provinciali d'igiene e profilassi che comunicano i risultati all'autorita' sanitaria che ha disposto il prelevamento. Le analisi di revisione, che debbono essere richieste dagli interessati entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito dell'analisi da parte dell'autorita' sanitaria che ha disposto il prelevamento, vengono eseguite dall'Istituto superiore di sanita'. Alla domanda di revisione d'analisi deve essere unita la quietanza del deposito provvisorio, effettuato presso la sezione di Tesoreria provinciale di Roma, per l'importo di L. 6000, intestato all'istituto superiore di sanita' per ogni campione di cui si richiede l'analisi. Tale somma e' rimborsata nel caso che l'analisi di revisione risulti favorevole all'interessato. La somma stessa e' invece versata all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata, nel caso che l'analisi di revisione non risulti favorevole all'interessato.