(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 35)
                              Art. 35. 

 
  Le ispezioni ed i prelevamenti di campioni, di  cui  al  precedente
articolo, sono effettuati, con le  formalita'  d'uso,  dal  personale
incaricato della vigilanza sanitaria. 
  Le analisi dei campioni sono eseguite  nei  laboratori  provinciali
d'igiene  e  profilassi  che  comunicano  i  risultati  all'autorita'
sanitaria che ha disposto il prelevamento. 
  Le  analisi  di  revisione,  che  debbono  essere  richieste  dagli
interessati entro quindici giorni dalla  data  di  ricevimento  della
comunicazione  dell'esito  dell'analisi   da   parte   dell'autorita'
sanitaria  che  ha  disposto  il   prelevamento,   vengono   eseguite
dall'Istituto superiore di sanita'. 
  Alla domanda di revisione d'analisi deve essere unita la  quietanza
del deposito provvisorio, effettuato presso la sezione  di  Tesoreria
provinciale di Roma, per l'importo di L. 6000, intestato all'istituto
superiore di sanita' per ogni campione di cui si richiede  l'analisi.
Tale somma e' rimborsata nel caso che l'analisi di revisione  risulti
favorevole all'interessato. 
  La somma stessa e' invece versata all'apposito capitolo di bilancio
dell'entrata,  nel  caso  che  l'analisi  di  revisione  non  risulti
favorevole all'interessato.