Art. 36. Quando non sia presentata dagli interessati l'istanza di revisione entro il termine stabilito dall'art. 35, ovvero quando dalla revisione di analisi risulti accertato che i prodotti analizzati non corrispondono in tutto o in parte ai requisiti stabiliti dal presente regolamento, l'autorita' sanitaria che ha disposto il prelevamento trasmette rapporto all'autorita' giudiziaria, corredato di tutti gli atti relativi.