(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 36)
                              Art. 36. 

 
  Quando non sia presentata dagli interessati l'istanza di  revisione
entro  il  termine  stabilito  dall'art.  35,  ovvero  quando   dalla
revisione di analisi risulti accertato che i prodotti analizzati  non
corrispondono in tutto o in parte ai requisiti stabiliti dal presente
regolamento, l'autorita' sanitaria che ha  disposto  il  prelevamento
trasmette rapporto all'autorita' giudiziaria, corredato di tutti  gli
atti relativi.