(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 37)
                              Art. 37. 

 
  I contravventori alle disposizioni del  presente  regolamento  sono
puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del  testo  unico  delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
maggiorata nella misura  prevista  dall'art.  7,  comma  secondo  del
decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250, senza pregiudizio delle
altre pene delle quali i contravventori fossero passibili per effetto
delle disposizioni del Codice penale e delle altre leggi speciali.