(Allegato - art. 53)
                              Art. 53. 
                       (Omologazione del tipo) 
 
  Gli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e  rimorchi  prodotti  in
serie in Italia sono soggetti ad omologazione  del  tipo.  Questa  ha
luogo in seguito all'esame del medesimo da parte  del  Ministero  dei
trasporti, il quale ne accerta la corrispondenza alle caratteristiche
di legge e rilascia alla fabbrica  costruttrice  un  certificato  che
contiene  la  sommaria  descrizione  di  tutti   gli   elementi   che
caratterizzano il veicolo. 
  La fabbrica costruttrice di  veicoli  di  tipo  omologato  rilascia
all'acquirente una formale dichiarazione, attestante che  il  veicolo
e' conforme al tipo omologato in tutte le  sue  parti  e  redatta  su
modello fornito dal Ministero dei trasporti. Di tale dichiarazione la
fabbrica che  la  rilascia  assume  piena  responsabilita'  civile  e
penale. 
  Il Ministero dei trasporti ha facolta' di sottoporre  in  qualsiasi
momento ad accertamenti di controllo i veicoli di tipo  omologato  in
circolazione non soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneita'
alla circolazione ai sensi dell'art. 54. 
  Nel regolamento  per  l'esecuzione  delle  presenti  norme  saranno
stabiliti  i  documenti  da  produrre  a  corredo  della  domanda  di
omologazione e le modalita' di esecuzione dell'esame del  tipo  degli
autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori e dei rimorchi.