Art. 53. (Omologazione del tipo) Gli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e rimorchi prodotti in serie in Italia sono soggetti ad omologazione del tipo. Questa ha luogo in seguito all'esame del medesimo da parte del Ministero dei trasporti, il quale ne accerta la corrispondenza alle caratteristiche di legge e rilascia alla fabbrica costruttrice un certificato che contiene la sommaria descrizione di tutti gli elementi che caratterizzano il veicolo. La fabbrica costruttrice di veicoli di tipo omologato rilascia all'acquirente una formale dichiarazione, attestante che il veicolo e' conforme al tipo omologato in tutte le sue parti e redatta su modello fornito dal Ministero dei trasporti. Di tale dichiarazione la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilita' civile e penale. Il Ministero dei trasporti ha facolta' di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo i veicoli di tipo omologato in circolazione non soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi dell'art. 54. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti i documenti da produrre a corredo della domanda di omologazione e le modalita' di esecuzione dell'esame del tipo degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori e dei rimorchi.