Art. 54. (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione) Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi di tipo non omologato sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione e a quello dei dati di identificazione. Questo ha luogo a seguito di visita e prova da parte di un ingegnere dell'Ispettorato della motorizzazione civile. All'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione sono altresi' soggetti i veicoli di tipo omologato da adibire ad uso pubblico o al traino di rimorchi o a locazione o a noleggio. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato che, a termini del precedente comma, sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, il certificato di origine e' sostituito dalla dichiarazione di conformita' prevista nell'art. 53. Qualora gli accertamenti siano chiesti per veicoli costruiti con parti staccate, l'Ispettorato puo' esigere la documentazione relativa alla provenienza delle parti impiegate. Accertato che il veicolo risponde ai requisiti prescritti, viene redatto il certificato di approvazione e viene apposto un visto sul certificato di origine o sulla dichiarazione di conformita'. Quando emergano elementi per ritenere che il veicolo o parti di esso siano stati oggetto di reato, l'Ispettorato sospende l'approvazione.