(Allegato - art. 54)
                              Art. 54. 
     (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione) 
 
  Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi di tipo  non  omologato
sono  soggetti  all'accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'  alla
circolazione e a quello dei dati di identificazione. Questo ha  luogo
a seguito di visita e prova da parte di un ingegnere dell'Ispettorato
della motorizzazione civile. 
  All'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione  sono
altresi' soggetti i veicoli di  tipo  omologato  da  adibire  ad  uso
pubblico o al traino di rimorchi o a locazione o a noleggio. 
  Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato  di
origine del veicolo, rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da  chi
ha proceduto alla costruzione  del  medesimo.  Quando  si  tratta  di
veicoli di tipo omologato che, a termini del precedente  comma,  sono
soggetti   all'accertamento   dei   requisiti   di   idoneita'   alla
circolazione,  il  certificato  di  origine   e'   sostituito   dalla
dichiarazione di conformita' prevista nell'art. 53. 
  Qualora gli accertamenti siano chiesti per  veicoli  costruiti  con
parti staccate, l'Ispettorato puo' esigere la documentazione relativa
alla provenienza delle parti impiegate. 
  Accertato che il veicolo risponde ai  requisiti  prescritti,  viene
redatto il certificato di approvazione e viene apposto un  visto  sul
certificato di origine o sulla dichiarazione di conformita'. 
  Quando emergano elementi per ritenere che il  veicolo  o  parti  di
esso  siano  stati   oggetto   di   reato,   l'Ispettorato   sospende
l'approvazione.