Art. 55. (Revisioni) Il Ministro per i trasporti con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, puo' disporre a periodi non minori di cinque anni, la revisione generale o parziale delle autovetture e delle motocarrozzette ad uso privato nonche' dei motocicli, al fine di accertare se sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' del veicolo. Gli autoveicoli e i motoveicoli non compresi nel precedente comma, quelli per il trasporto di persone da locare o da noleggiare e i rimorchi debbono essere sottoposti ogni anno a visita e prova di revisione. Gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori sono sottoposti a revisione singola quando si abbia motivo di ritenere che non rispondano piu' ai requisiti di silenziosita' prescritti. Gli Ispettorati della motorizzazione civile possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed e' inviata all'Ispettorato presso il quale l'interessato intende effettuare la revisione; e' restituita, se del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa.