(Allegato - art. 55)
                              Art. 55. 
                             (Revisioni) 
 
  Il Ministro  per  i  trasporti  con  decreto  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale, puo' disporre a  periodi  non  minori  di  cinque
anni, la revisione generale o  parziale  delle  autovetture  e  delle
motocarrozzette ad uso privato nonche'  dei  motocicli,  al  fine  di
accertare  se  sussistano  le  condizioni   di   sicurezza   per   la
circolazione e di silenziosita' del veicolo. 
  Gli autoveicoli e i motoveicoli non compresi nel precedente  comma,
quelli per il trasporto di persone da locare  o  da  noleggiare  e  i
rimorchi debbono essere sottoposti ogni anno  a  visita  e  prova  di
revisione. 
  Gli  autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori  sono  sottoposti  a
revisione  singola  quando  si  abbia  motivo  di  ritenere  che  non
rispondano piu' ai requisiti di silenziosita' prescritti. 
  Gli Ispettorati della motorizzazione  civile  possono  ordinare  in
qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli. 
  Chiunque circola con un veicolo che non sia stato  presentato  alla
revisione  e'  punito  con  l'ammenda  da  lire  quattromila  a  lire
diecimila. 
  La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi  accerta
la contravvenzione ed e'  inviata  all'Ispettorato  presso  il  quale
l'interessato intende effettuare la revisione; e' restituita, se  del
caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa.