(Allegato - art. 56)
                              Art. 56. 
             (Aggiornamento della carta di circolazione) 
 
  Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi debbono essere sottoposti a
visita e prova presso un  Ispettorato  della  motorizzazione  civile,
qualora siano state  modificate  le  caratteristiche  indicate  nella
carta di circolazione o sia stato sostituito il telaio. 
  In caso di sostituzione del telaio, l'Ispettorato deve  esigere  la
documentazione relativa alla provenienza. 
  Nel regolamento  per  l'esecuzione  delle  presenti  norme  saranno
stabilite le caratteristiche indicate nel documento  di  circolazione
che   importano,   in   seguito   alla   loro   modifica,   l'obbligo
dell'aggiornamento del documento medesimo. 
  Chiunque circola con un veicolo che non sia  stato  presentato  per
l'aggiornamento della carta di circolazione e' punito  con  l'ammenda
da lire quattromila a lire diecimila. 
  La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi  accerta
la contravvenzione ed e'  inviata  all'Ispettorato  presso  il  quale
l'interessato intende effettuare l'aggiornamento; e'  restituita,  se
del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa.