(Testo Unico circolazione stradale-art. 56)
                              Art. 56.
             (Aggiornamento della carta di circolazione)

  Gli   autoveicoli,  i  motoveicoli  e  i  rimorchi  debbono  essere
sottoposti   a   visita   e   prova   presso   un  Ispettorato  della
motorizzazione    civile,   qualora   siano   state   modificate   le
caratteristiche  indicate  nella  carta  di  circolazione o sia stato
sostituito il telaio.
  In  caso  di sostituzione del telaio, l'Ispettorato deve esigere la
documentazione relativa alla provenienza.
  Nel  regolamento  per  l'esecuzione  delle  presenti  norme saranno
stabilite  le  caratteristiche indicate nel documento di circolazione
che   importano,   in   seguito   alla   loro   modifica,   l'obbligo
dell'aggiornamento del documento medesimo.
  Chiunque  circola  con  un veicolo che non sia stato presentato per
l'aggiornamento  della  carta di circolazione e' punito con l'ammenda
da lire quattromila a lire diecimila.
  La  carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta
la  contravvenzione  ed  e'  inviata allo Ispettorato presso il quale
l'interessato  intende  effettuare  l'aggiornamento e' restituita, se
del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa.