Art. 18. (Art. 10 del Testo Unico) Le domande per l'autorizzazione per il transito di trasporti eccezionali o per la circolazione di veicoli eccezionali, in carta legale, dovranno essere presentate agli Enti proprietari delle strade almeno dieci giorni prima della data in cui deve avvenire il trasporto, o deve essere messo in circolazione il veicolo. Nelle domande dovranno essere riportate tutte le indicazioni necessarie per il giudizio sull'ammissibilita' della richiesta e per individuare l'itinerario prescelto. L'autorizzazione per trasporto eccezionale di cose indivisibili eccedenti i limiti di peso o di sagoma sara' rilasciata solamente nei casi in cui sia evidente l'impossibilita' tecnica di costruzione, delle cose trasportate, debitamente dimostrata, in dimensioni ovvero in peso minori rientranti nei limiti stabiliti negli articoli 32 e 33 del Testo Unico. L'autorizzazione per il trasporto di cose che, pur essendo divisibili, eccedano i limiti di peso stabiliti dall'art. 33 del Testo Unico, sara' rilasciata soltanto eccezionalmente e qualora ricorrano giustificati motivi. La circolazione di veicoli eccezionali sara' autorizzata ove sia dimostrata l'esigenza speciale o sia provata l'impossibilita' tecnica del trasporto con altri veicoli normali, ovvero la necessita' impellente del suo transito. Non puo' essere accordata l'autorizzazione allorquando il trasporto eccezionale ovvero la circolazione dei veicoli eccezionali risulti di grave pregiudizio al traffico. Il transito dei trasporti eccezionali o dei veicoli eccezionali eccedenti la sagoma in altezza puo' esserne ammesso solo se esista un franco di almeno 10 cm. rispetto alle quote di intradosso delle travi orizzontali dei sottopassi ovvero del contorno curvilineo delle arcate e di qualsiasi altro vincolo aereo. Il transito dei veicoli e dei trasporti eccedenti la sagoma in larghezza puo' essere ammesso in relazione al genere ed all'intensita' del traffico delle strade da percorrere ed alla esistenza di ponti singolari, quali incroci pericolosi, curve, tortuosita', sagoma trasversale della carreggiata, larghezza della carreggiata e simili. In casi eccezionalissimi e per motivi debitamente giustificati potra' essere ammessa una eccedenza che sorpassi la larghezza di una corsia ricorrendo all'alternanza del traffico in un senso o nell'altro a piccoli tratti di strada se questa e' a due corsie ovvero alla sospensione del traffico nella corsia centrale se essa e' a tre corsie, mediante, in ambedue i casi, formale ordinanza da emettersi dall'Ente proprietario della strada. Per l'alternanza del traffico dovranno essere precedentemente prescelti opportuni slarghi, a distanza non eccessiva, o, eventualmente, approntando idonee piazzuole di sosta atte a sopportare il peso del convoglio, a spese del richiedente ma con l'approvazione dell'Ente proprietario della strada. Il convoglio dovra' essere sempre scortato, fuori del centri abitati, da agenti della polizia stradale, con rimborso della relativa spesa ai Comandi compartimentali della Polizia. L'eccedenza in peso sara' ammessa solamente nel caso in cui, tenendo conto dell'entita' e della ripartizione del peso sugli assi e della disposizione di questi, si inducano su qualsiasi struttura resistente del manufatto e delle pavimentazioni, sollecitazioni massime ammissibili con la natura dei materiali, avuto riguardo anche allo stato di loro conservazione e di manutenzione. Pertanto, nella richiesta di transito di trasporto eccezionale o di veicoli eccezionali, eccedenti i limiti di peso, dovra' essere fornita l'indicazione esatta della ripartizione del peso lordo - peso proprio del veicolo con l'aggiunta del peso di carico - sugli assi e della distanza di questi fra loro. La richiesta dovra' essere accompagnata da documenti probatori del peso dichiarato, quali bolletta rilasciata da pesa pubblica, lettera di vettura delle FF. SS., dichiarazione dello stabilimento costruttore del pezzo indivisibile trasportato e simili. La documentazione del peso del trasporto e del veicolo eccezionale e' condizione indispensabile per il rilascio della autorizzazione. Per ogni trasporto eccezionale e per ogni transito di veicolo eccezionale che sorpassa i limiti di peso, l'Ente proprietario della strada, oltre il versamento di una adeguata cauzione a garanzia dei danni immediati che in dipendenza del passaggio potrebbero essere arrecati alla strada e di una somma per spese di eventuali necessari sopraluoghi, e' autorizzato a richiedere anche il pagamento di una somma per la eccezionale usura della strada che sara' determinata dal Ministro per i lavori pubblici e sara' commisurata alle tonnellate - chilometro eccedenti i pesi massimi consentiti dall'art. 33 del Testo Unico. Anche per i trasporti eccezionali o per il transito di veicoli eccezionali per sagoma, l'Ente proprietario della strada e' autorizzato a richiedere il versamento della cauzione di cui al precedente comma. Qualora si tratti di serie di trasporti eccezionali, e di transito di veicoli eccezionali, per peso o per sagoma, la misura della cauzione deve essere adeguata al numero dei trasporti e dei passaggi. La cauzione sara' restituita dopo l'effettuazione del trasporto eccezionale ovvero dopo l'avvenuto transito detraendo tutte le eventuali spese per la riparazione dei danni arrecati alla strada. Per quanto riguarda la circolazione degli autoveicoli e dei rimorchi adibiti al trasporto dei carri ferroviari dovra' essere presentata domanda di autorizzazione in carta legale agli Enti proprietari delle strade, dalle Amministrazioni ferroviarie o per il loro tramite, con l'indicazione delle tratte di strada da percorrere, del numero complessivo dei carri da trasportare, del periodo per il quale viene richiesta l'autorizzazione. Fermo restando quanto disposto dai soli precedenti commi 5, 6, 7, 8, 9 e 11 le autorizzazioni potranno essere rilasciate per tutte le strade con carreggiata di almeno metri 6,50 e per un peso lordo di quaranta tonnellate (peso del rimorchio o del semirimorchio con l'aggiunta del peso del veicolo ferroviario a carico). Le autorizzazioni potranno avere la validita' per un periodo massimo di un anno e saranno rinnovabili. La sosta di detti veicoli e' consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico delle merci.