(Allegato- art. 38)
                              Art. 38. 
 
  Il congedo ordinario e' concesso dal capo dell'ufficio giudiziario;
il congedo straordinario e' concesso dal Ministro in base a  motivato
rapporto del capo dello ufficio. 
  L'ufficiale giudiziario durante il periodo di congedo ordinario  e'
considerato in servizio anche  ai  fini  della  ripartizione  di  cui
all'art. 147 e della indennita' integrativa; per  il  primo  mese  di
congedo straordinario gli spetta il trattamento  economico  stabilito
dall'art. 148, ridotto di un quinto per il secondo mese. 
  Negli  uffici,  ai  quali  sono  addetti  due  o   piu'   ufficiali
giudiziari, il trattamento economico di cui al  comma  precedente  e'
dovuto  sulla  quota,  eventualmente  integrata  dall'indennita'   di
spettanza di ciascun ufficiale giudiziario,  determinata  secondo  le
norme che regolano la  ripartizione  comprendendo  nel  numero  degli
ufficiali giudiziari anche quelli in congedo. 
  L'ufficiale giudiziario in congedo straordinario per richiamo  alle
armi in tempo di pace e' considerato in  servizio  e  ha  diritto  ai
trattamento economico di cui alla prima parte del secondo  comma  del
presente articolo, nonche' all'eventuale eccedenza degli assegni  per
carichi   di   famiglia    su    quelli    che    risultano    dovuti
dall'amministrazione militare. 
  L'ufficiale giudiziario, prima di assentarsi,  deve  comunicare  al
capo dell'ufficio il luogo nel quale possono essergli date  eventuali
comunicazioni di servizio. 
  Il capo  dell'ufficio  deve  comunicare,  per  via  gerarchica,  al
Ministero  il  periodo  di  congedo  fruito  da   ciascun   ufficiale
giudiziario.