(Allegato- art. 43)
                              Art. 43. 
 
  L'ufficiale giudiziario che aspira  ad  ottenere  l'aspetativa  per
motivi  di  famiglia  deve  presentare  motivata  domanda   al   capo
dell'ufficio. 
  Il Ministro deve provvedere sulla domanda entro un mese e puo', per
ragioni di servizio da  enunciarsi  nel  provvedimento,  respingerla,
ritardarne  l'accoglimento  o  ridurre  la  durata   dell'aspettativa
richiesta.  Questa,  inoltre,  puo'  essere  in   qualunque   momento
revocata, per ragioni di servizio, con provvedimento motivato. 
  L'aspettativa per motivi di famiglia non puo' eccedere la durata di
un anno; durante tale periodo, l'ufficiale giudiziario non ha diritto
ad alcun assegno.