Art. 44. Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 43, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per infermita' si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal settimo comma dell'art. 41, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. La durata complessiva dell'aspettiva per motivi di famiglia e per infermita' non puo' superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio, che a tale effetto si considera compiuto nell'ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto. Per comprovate ragioni di particolare gravita' il Ministro puo' concedere all'ufficiale giudiziario che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e che ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegno, non superiore a sei mesi.