(Allegato- art. 44)
                              Art. 44. 
 
  Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano,  agli
effetti della determinazione del limite massimo  di  durata  previsto
dall'art. 43, quando tra essi non interceda un  periodo  di  servizio
attivo  superiore  a  sei  mesi;  due  periodi  di  aspettativa   per
infermita' si sommano, agli effetti della determinazione  del  limite
massimo di durata previsto dal settimo comma dell'art. 41, quando tra
essi non interceda un periodo di  servizio  attivo  superiore  a  tre
mesi. 
  La durata complessiva dell'aspettiva per motivi di famiglia  e  per
infermita' non puo' superare in ogni caso due  anni  e  mezzo  in  un
quinquennio, che a tale effetto  si  considera  compiuto  nell'ultimo
giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto. 
  Per comprovate ragioni di particolare  gravita'  il  Ministro  puo'
concedere all'ufficiale giudiziario  che  abbia  raggiunto  i  limiti
previsti dai commi precedenti e che ne faccia richiesta, un ulteriore
periodo di aspettativa, senza assegno, non superiore a sei mesi.