Art. 46. Nei decreti di collocamento in aspettativa devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonche', nel caso di aspettativa per servizio militare o per infermita', la misura dell'assegno spettante all'ufficiale giudiziario. I provvedimenti con i quali si dispone il collocamento in aspettativa o si respinge la domanda dell'ufficiale giudiziario sono annotati nello stato matricolare. Gli ufficiali giudiziari in aspettativa sono soggetti alle norme disciplinari stabilite per quelli in attivita' di servizio, in quanto applicabili; essi devono comunicare all'ufficio a cui sono addetti la loro dimora e gli eventuali cambiamenti.