(Allegato- art. 46)
                              Art. 46. 
 
  Nei decreti di collocamento in aspettativa devono  essere  indicati
la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento,  nonche',  nel
caso di aspettativa per servizio militare o per infermita', la misura
dell'assegno spettante all'ufficiale giudiziario. 
  I  provvedimenti  con  i  quali  si  dispone  il  collocamento   in
aspettativa o si respinge la domanda dell'ufficiale giudiziario  sono
annotati nello stato matricolare. 
  Gli ufficiali giudiziari in aspettativa sono  soggetti  alle  norme
disciplinari stabilite per quelli in attivita' di servizio, in quanto
applicabili; essi devono comunicare all'ufficio a cui sono addetti la
loro dimora e gli eventuali cambiamenti.