(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 32)
                              Art. 32. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e Legge 23 marzo 1956, n. 136,
                              art. 18) 
 
 
  La lista dei candidati per ogni Comune deve  essere  presentata  da
almeno 500 elettori nei Comuni con piu' di 500.000 abitanti, 300  nei
Comuni con piu' di 100.000 abitanti,  200  nei  Comuni  con  piu'  di
40.000 abitanti, 100 negli altri. 
  Il numero dei presentatori non puo' eccedere di oltre la  meta'  le
cifre indicate nel precedente comma. 
  La popolazione del Comune  e'  determinata  in  base  ai  risultati
dell'ultimo censimento ufficiale. 
  I presentatori debbono essere elettori  iscritti  nelle  liste  del
Comune e la loro firma e' autenticata da un notaio, o dal  segretario
comunale,  o  dal  Pretore,  o  dal  giudice  conciliatore.   Per   i
presentatori  che  non  sappiano  sottoscrivere   si   applicano   le
disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28. 
  Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di  una  dichiarazione
di presentazione di lista. 
  Nessuna lista puo' comprendere un numero di candidati  superiore  a
quello dei consiglieri da eleggere, ne' inferiore a un terzo. 
  Di tutti i candidati dev'essere indicato  cognome,  nome,  luogo  e
data  di  nascita,  e  la  relativa  elencazione  deve   recare   una
numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione. 
  Nessuno puo' essere candidato in piu' di una lista  di  uno  stesso
Comune, ne' puo' presentarsi come candidato in piu'  di  due  Comuni,
qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno. Chi e' stato  gia'
eletto in un Comune, non puo' presentarsi  come  candidato  in  altri
Comuni. 
  Con la lista devesi anche presentare: 
    1) un  modello  di  contrassegno,  anche  figurato,  in  triplice
esemplare; 
    2)  la  dichiarazione  autenticata  di   accettazione   di   ogni
candidato; 
    3)  il  certificato  di  iscrizione  nelle  liste  elettorali  di
qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato; 
    4) l'indicazione  di  due  delegati  che  hanno  la  facolta'  di
designare i rappresentanti delle liste presso ogni  seggio  e  presso
l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto
e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati  al
quarto comma dell'art. 28. 
  La lista e gli allegati devono essere  presentati  alla  segreteria
del  Comune  entro  le  ore  12  del  trentesimo  giorno   precedente
l'elezione. 
  Il segretario comunale, o chi lo sostituisce  legalmente,  rilascia
ricevuta dettagliata degli atti presentati,  indicando  il  giorno  e
l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli  entro  lo  stesso
giorno  alla  Commissione  elettorale  mandamentale  competente   per
territorio.