(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 33)
                              Art. 33. 
              (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 32, e 
                Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 20) 

 
  La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno  successivo
a quello stabilito per la presentazione delle liste: 
    a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero  richiesto
di elettori, eliminando quelle che non lo sono; 
    b) ricusa i contrassegni che siano  identici  o  che  si  possano
facilmente confondere con contrassegni notoriamente  usati  da  altri
partiti o, raggruppamenti politici, ovvero con quelli di altre  liste
presentate  in   precedenza.   Ricusa,   altresi',   i   contrassegni
riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa; 
    c) elimina, dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la
dichiarazione di accettazione di cui al nono comma, n.  2,  dell'art.
32 o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi
Comune della Repubblica; 
    d) cancella i nomi dei candidati gia'  compresi  in  altre  liste
presentate in precedenza; 
    e) ricusa,  le  liste  che  contengono  un  numero  di  candidati
inferiore al minimo prescritto e  riduce  quelle  che  contengono  un
numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando  gli
ultimi nomi. 
  Il delegato di ciascuna lista puo' prendere  cognizione,  entro  la
stessa sera, delle contestazioni  fatte  dalla  Commissione  e  delle
modificazioni da questa apportate alla lista. 
  La Commissione si torna a radunare l'indomani alle ore 9, per udire
eventualmente i delegati  delle  liste  contestate  o  modificate  ed
ammettere  nuovi  documenti  e   deliberare   seduta   stante   sulle
modificazioni eseguite.