(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 34)
                              Art. 34. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e Legge 23 marzo 1956, n  136,
                              art. 21) 

 
  Le  decisioni  di  cui  all'articolo   precedente   devono   essere
immediatamente  comunicate  al  Sindaco  per  la   preparazione   del
manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e  per
l'affissione all'albo  pretorio  ed  in  altri  luoghi  pubblici,  da
effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione. 
  Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al  Prefetto  per
la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo
l'ordine di presentazione.