Art. 34. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e Legge 23 marzo 1956, n 136, art. 21) Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione. Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di presentazione.