Art. 30. Le vendite dei beni immobili della Cassa Ecclesiastica gia' autorizzate, o per le quali fossero seguite trattative private prima della pubblicazione della legge 21 agosto 1862, n.° 794, saranno compiute a cura della Amministrazione della Cassa Ecclesiastica nel modo e colle forme anteriormente in vigore. Il passaggio di questi beni al Demanio si intendera' effettuato sulla base della rendita corrispondente al capitale ricavato dalla vendita. E una partita di eguale rendita 5 p. % sara' inscritta sul Gran Libro del Debito pubblico a favore della Cassa Ecclesiastica corrispettivamente al versamento del capitale anzidetto nel Tesoro dello Stato. Visto d'ordine di S. M. Il ministro delle Finanze QUINTINO SELLA.