(Regolamento-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
  Le  vendite  dei  beni  immobili  della  Cassa  Ecclesiastica  gia'
autorizzate, o per le quali fossero seguite trattative private  prima
della pubblicazione della legge 21  agosto  1862,  n.°  794,  saranno
compiute a cura della Amministrazione della Cassa  Ecclesiastica  nel
modo e colle forme anteriormente in vigore. 
 
  Il passaggio di questi beni al  Demanio  si  intendera'  effettuato
sulla base della rendita corrispondente al  capitale  ricavato  dalla
vendita. E una partita di eguale rendita 5 p. % sara'  inscritta  sul
Gran Libro del Debito pubblico a  favore  della  Cassa  Ecclesiastica
corrispettivamente al versamento del capitale  anzidetto  nel  Tesoro
dello Stato. 
 
                                          Visto d'ordine di S. M. 
 
                                         Il ministro delle Finanze 
                                              QUINTINO SELLA.