(Allegato A-art. 118)
 
                              Art. 118. 
 
  Potranno i comuni, nel caso d'insufficienza delle rendite loro, nei
limiti ed in conformita' delle leggi: 
 
    1°  Instituire  dazi  da  riscuotersi  per   esercizio,   o   per
abbonamento sui commestibili,  bevande,  combustibili,  materiali  da
costruzione, foraggi, strame e  simili  destinati  alla  consumazione
locale. 
 
  Non possono pero' mai imporre alcun onere  o  divieto  al  transito
immediato,  fuor  quello  di  determinare   le   vie   di   passaggio
nell'interno del capoluogo, o di vietarlo quando  vi  esistano  altre
comode vie di circonvallazione; 
 
    2.° Dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso
pubblico, della  misura  pubblica  dei  cereali  e  del  vino,  e  la
privativa di affittare  banchi  pubblici  in  occasione  di  fiere  e
mercati, purche' tutti questi diritti non vestano carattere coattivo; 
 
    3.°  Imporre  una  tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree
pubbliche, con che sia  unicamente  ragguagliata  all'estensione  del
sito occupato, ed all'importanza della posizione; 
 
    4.° Imporre una tassa sulle bestie da tiro, da sella o da soma, e
sui cani che non sono esclusivamente destinati  alla  custodia  degli
edifizi rurali e delle greggie; 
 
    5.° Fare sovrimposte alle contribuzioni dirette.