Art. 118. Potranno i comuni, nel caso d'insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformita' delle leggi: 1° Instituire dazi da riscuotersi per esercizio, o per abbonamento sui commestibili, bevande, combustibili, materiali da costruzione, foraggi, strame e simili destinati alla consumazione locale. Non possono pero' mai imporre alcun onere o divieto al transito immediato, fuor quello di determinare le vie di passaggio nell'interno del capoluogo, o di vietarlo quando vi esistano altre comode vie di circonvallazione; 2.° Dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiere e mercati, purche' tutti questi diritti non vestano carattere coattivo; 3.° Imporre una tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con che sia unicamente ragguagliata all'estensione del sito occupato, ed all'importanza della posizione; 4.° Imporre una tassa sulle bestie da tiro, da sella o da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifizi rurali e delle greggie; 5.° Fare sovrimposte alle contribuzioni dirette.