Art. 65. Le operazioni di censuazione dei beni compresi nell'elenco sono proseguite a norma della Legge relativa. Pero' per le operazioni di censuazione di tutti i beni diversi da quelli designati al successivo art. 67, il direttore demaniale ha facolta': 1° di delegare un suo rappresentante, che surroghi nelle commissioni circondariali l'ecclesiastico delegato dall'Ordinario della Diocesi; 2° di presentare, nei modi e termini prescritti dall'art. 14 della Legge 10 agosto 1862, le proprie osservazioni contro i quadri dei beni da censirsi; 3° di ricevere la intimazione e di prendere conoscenza degli atti emanati a seconda degli articoli 13 e 25 dell'anzidetta Legge e di consegnare il notamento dei periti, di cui e' parola nell'art. 37 del Regolamento 26 marzo 1863, n° 1203.