(Regolamento-art. 65)
 
                              Art. 65. 
 
  Le operazioni di censuazione dei  beni  compresi  nell'elenco  sono
proseguite a norma della Legge relativa. 
 
  Pero' per le operazioni di censuazione di tutti i beni  diversi  da
quelli designati al successivo art. 67,  il  direttore  demaniale  ha
facolta': 
 
    1°  di  delegare  un  suo  rappresentante,  che  surroghi   nelle
commissioni  circondariali  l'ecclesiastico  delegato  dall'Ordinario
della Diocesi; 
 
    2° di presentare, nei modi  e  termini  prescritti  dall'art.  14
della Legge 10 agosto 1862, le proprie osservazioni contro  i  quadri
dei beni da censirsi; 
 
    3° di ricevere la intimazione e di prendere conoscenza degli atti
emanati a seconda degli articoli 13 e 25 dell'anzidetta  Legge  e  di
consegnare il notamento dei periti, di cui e' parola nell'art. 37 del
Regolamento 26 marzo 1863, n° 1203.