Art. 66. Avvenendo, dopo la pubblicazione della Legge, l'aggiudicazione di concessioni enfiteutiche di beni immobili appartenenti a corpi morali ecclesiastici non soppressi, il canone annuo sara' dallo enfiteuta dovuto e pagato direttamente al Demanio. Quest'ultimo poi inscrivera' a nome del beneficio o corpo morale, cui appartenevano i beni, una rendita sul Debito pubblico dello Stato corrispondente al reddito accertato e sottoposto a pagamento della tassa di mano-morta, osservando per tale iscrizione le norme segnate agli articoli 58, 60, 61 e 62 del regolamento.