(Regolamento-art. 66)
 
                              Art. 66. 
 
  Avvenendo, dopo la pubblicazione della Legge,  l'aggiudicazione  di
concessioni enfiteutiche di beni immobili appartenenti a corpi morali
ecclesiastici non soppressi, il canone annuo  sara'  dallo  enfiteuta
dovuto e pagato direttamente al Demanio. Quest'ultimo poi inscrivera'
a nome del beneficio o corpo morale, cui appartenevano  i  beni,  una
rendita sul Debito pubblico dello  Stato  corrispondente  al  reddito
accertato  e  sottoposto  a  pagamento  della  tassa  di  mano-morta,
osservando per tale iscrizione le norme segnate agli articoli 58, 60,
61 e 62 del regolamento.