Art. 62. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 57) Le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei Comuni. Le spese per il funzionamento delle Commissioni elettorali mandamentali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio dei Comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite tra i Comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale. Il riparto e' reso esecutorio dal prefetto. Visto, il Ministro per l'interno: TAVIANI