(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 62)
                              Art. 62. 
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 57) 
 
  Le  spese  per  la  tenuta  e  la  revisione  annuale  delle  liste
elettorali sono a carico dei Comuni. 
  Le  spese  per  il  funzionamento  delle   Commissioni   elettorali
mandamentali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul  bilancio
dei Comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e
sono  ripartite  tra  i  Comuni  medesimi  in  base  alla  rispettiva
popolazione elettorale. Il riparto e' reso esecutorio dal prefetto. 
 
Visto, il Ministro per l'interno: TAVIANI