(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 54)
                              Art. 54. 
 
 
  L'ufficiale sanitario elabora ed entro il 30 giugno  di  ogni  anno
invia all'ufficio del medico provinciale i dati relativi al  servizio
medico scolastico svolto nell'ambito del rispettivo territorio. 
  I dati debbono riflettere: 
    1) il numero dei medici  e  del  personale  sanitario  ausiliario
addetti al servizio di medicina scolastica; 
    2) il numero delle istituzioni prescolastiche pubbliche e private
con il numero delle rispettive sezioni e dei bambini frequentanti; 
    3) il numero delle scuole d'obbligo pubbliche e  private  con  il
numero totale delle classi e degli alunni frequentanti; 
    4) notizie sulle classi  differenziali,  sulle  scuole  speciali,
sugli istituti  e  centri  di  trattamento  secondo  quanto  indicato
all'articolo seguente; 
    5) notizie sugli interventi di medicina preventiva  nelle  scuole
secondarie    superiori    con    riguardo    anche     all'attivita'
ginnico-sportiva; 
    6) notizie sull'attivita' di educazione sanitaria; 
    7) proposte per il completamento e il miglioramento del  servizio
di medicina scolastica. 
  I dati di cui ai  numeri  1),  4),  5),  6)  e  7)  debbono  essere
comunicati anche al provveditore agli studi.