Art. 55. Le notizie di cui all'art. 54, n. 4), riguardano: a) il numero delle classi differenziali che hanno funzionato nell'anno scolastico; b) il numero delle scuole speciali, distinte secondo i tipi, che hanno svolto attivita' nello stesso periodo; c) il numero dei centri operanti per ciascuno dei trattamenti indicati nel secondo comma dell'art. 34; d) il numero degli alunni accolti nelle classi differenziali secondo le distinzioni di cui all'art. 30; e) il numero degli alunni accolti nelle scuole speciali distinte secondo i tipi; f) il numero degli alunni avviati a ciascun centro il trattamento; g) il numero dei medici specialisti, di altro personale qualificato e del relativo personale ausiliario assegnati in servizio alle classi differenziali, alle scuole speciali ed ai centri di trattamento; h) i rilievi e le notizie concernenti l'organizzazione e l'efficienza dei servizi; i) il numero degli alunni che non hanno potuto ricevere assistenza sanitario-scolastica specifica per mancanza di centri e scuole speciali nel comune o nella provincia; l) le proposte per il miglioramento ed il completamento delle istituzioni esistenti e per l'eventuale apertura di altre ritenute necessarie.