(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 55)
                              Art. 55. 
 
 
  Le notizie di cui all'art. 54, n. 4), riguardano: 
    a) il numero delle  classi  differenziali  che  hanno  funzionato
nell'anno scolastico; 
    b) il numero delle scuole speciali, distinte secondo i tipi,  che
hanno svolto attivita' nello stesso periodo; 
    c) il numero dei centri operanti  per  ciascuno  dei  trattamenti
indicati nel secondo comma dell'art. 34; 
    d) il numero degli  alunni  accolti  nelle  classi  differenziali
secondo le distinzioni di cui all'art. 30; 
    e) il numero degli alunni accolti nelle scuole speciali  distinte
secondo i tipi; 
    f)  il  numero  degli  alunni  avviati  a   ciascun   centro   il
trattamento; 
    g)  il  numero  dei  medici  specialisti,  di   altro   personale
qualificato e del relativo personale ausiliario assegnati in servizio
alle classi differenziali, alle  scuole  speciali  ed  ai  centri  di
trattamento; 
    h)  i  rilievi  e  le  notizie  concernenti  l'organizzazione   e
l'efficienza dei servizi; 
    i)  il  numero  degli  alunni  che  non  hanno  potuto   ricevere
assistenza sanitario-scolastica specifica per mancanza  di  centri  e
scuole speciali nel comune o nella provincia; 
    l) le proposte per il miglioramento  ed  il  completamento  delle
istituzioni esistenti e per l'eventuale apertura  di  altre  ritenute
necessarie.