(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 56)
Art. 56.
Il medico provinciale elabora ed entro il 31 luglio invia al
Ministero della sanita' e al Ministero della pubblica istruzione i
dati concernenti il servizio di medicina scolastica relativi alla
rispettiva provincia.