(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 56)
                              Art. 56. 
 
 
  Il medico provinciale elabora  ed  entro  il  31  luglio  invia  al
Ministero della sanita' e al Ministero della  pubblica  istruzione  i
dati concernenti il servizio di  medicina  scolastica  relativi  alla
rispettiva provincia.