(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 57)
                              Art. 57. 
 
 
  Per  favorire  l'impianto  e  l'iniziale  avviamento  dei   servizi
medico-scolastici il Ministero della sanita' ha facolta' di concedere
contributi finanziari ai comuni con popolazione inferiore  ai  25.000
abitanti ed ai consorzi dei comuni. 
  Il contributo e' deciso dal  Ministero  della  sanita'  su  domanda
documentata che gli enti interessati  devono  inoltrare  per  tramite
dell'ufficio del medico provinciale. 
  Nella domanda in duplice copia e  in  carta  legale  devono  essere
esposte le ragioni per le quali l'ente non  puo'  far  fronte  con  i
propri mezzi alla realizzazione del servizio e deve  essere  indicato
l'ammontare  della  spesa  prevista  e  la  misura   del   contributo
richiesto.