(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 58)
                              Art. 58. 
 
 
  I  contributi  di  cui  al  precedente  articolo   possono   essere
accordati: 
    a) per  l'acquisto  di  apparecchi  e  di  attrezzature  inerenti
all'espletamento del servizio; 
    b) per la esecuzione di lavori di adattamento e riparazioni di 
locali da adibirsi al servizio 
    c) per i materiali di  consumo  e  per  altri  oneri  che  l'ente
richiedente assume durante la fase di avviamento del servizio. 
  L'erogazione dei  contributi  e'  condizionata  alla  presentazione
oltre che della domanda  dei  seguenti  altri  documenti  in  duplice
copia: 
    1)  deliberazione  superiormente  approvata  con  la   quale   la
amministrazione istituisce il servizio,  approva  il  relativo  piano
tecnico finanziario e designa la ditta prescelta per la fornitura per
l'esecuzione dei lavori. 
  Nella deliberazione  sara'  indicato  il  rappresentante  dell'ente
autorizzato a inoltrare al Ministero della  sanita'  la  domanda  del
contributo  e  sara'  illustrata  convenientemente  ogni  parte   del
deliberato; 
    2) dettagliata descrizione  dell'attrezzatura  occorrente  e  dei
lavori da eseguire  per  la  sistemazione  dei  locali  necessari  al
servizio con esposizione analitica delle corrispondenti spese; 
    3) preventivi di spesa delle attrezzature, rilasciati dalle ditte
prescelte e vistati per la  congruita'  dei  prezzi,  dal  competente
ufficio tecnico erariale; 
    4) computo metrico estimativo dei lavori  necessari  per  rendere
idonei i locali, vistato dal competente ufficio del genio civile; 
    5)  dichiarazione  del  capo  dell'amministrazione,  vistata  dal
prefetto, che l'ente per gli stessi materiali o, rispettivamente  per
i medesimi lavori, non ha ricevuto o richiesto altri contributi; 
    6) relazione del medico provinciale e giudizio  di  merito  sulla
iniziativa dell'ente e sulla opportunita' di  concedere  all'ente  un
contributo finanziario nella misura richiesta.