(Regolamento-art. 49)
 
                              Art. 49. 
 
  Di ogni riscossione i Ricevitori rilascieranno  quietanza  staccata
da apposito registro a madre  e  figlia,  che  terra'  pur  luogo  di
giornale degli introiti. 
 
  Qualunque altra specie di quietanza non sara' valida, ne' liberera'
i debitori. 
 
  Contemporaneamente  al  rilascio   della   ricevuta,   dovranno   i
Ricevitori contrapporre al relativo articolo della  lista  di  carico
l'annotazione della somma incassata.