Art. 49. Di ogni riscossione i Ricevitori rilascieranno quietanza staccata da apposito registro a madre e figlia, che terra' pur luogo di giornale degli introiti. Qualunque altra specie di quietanza non sara' valida, ne' liberera' i debitori. Contemporaneamente al rilascio della ricevuta, dovranno i Ricevitori contrapporre al relativo articolo della lista di carico l'annotazione della somma incassata.