Art. 51. Le Direzioni, colla scorta del registro di consistenza, formeranno per ciascun Ricevitore il ruolo, in triplo, delle imposte e degli altri oneri annuali gravanti i beni, e lo sottoporranno all' esame delle Commissioni provinciali. Uno dei tre esemplari verra' da queste inviato alla Commissione centrale di sindacato per gli effetti di cui nell'articolo 57; gli altri due saranno restituiti alle Direzioni, le quali ne trasmetteranno uno al Ricevitore, che ne attestera' il ricevimento.