(Regolamento-art. 53)
 
                              Art. 53. 
 
  Le  Direzioni  compileranno  lo  stato  del  personale  addetto  al
servizio dei beni immobili, e lo trasmetteranno in doppio  esemplare,
colle proprie osservazioni e proposte, alle  Commissioni  provinciali
per l'esame e per l'approvazione.