(Regolamento-art. 54)
 
                              Art. 54. 
 
  Le   Commissioni   provinciali,   dopo   di    averlo    approvato,
trasmetteranno un esemplare di detto stato alla Direzione, e  l'altro
alla Commissione  centrale  di  sindacato  per  gli  effetti  di  cui
nell'art. 57.