Art. 56. Non si potra' aumentare il personale, di cui all'alinea dell'articolo 41, ne' variare il piano di cui all'articolo 42, senza che sopra proposta delle Direzioni, v'abbia deliberato la Commissione provinciale ad unanimita' di voti. Nel caso di discrepanza la deliberazione sara' riservata alla Commissione centrale di sindacato. Le deliberazioni delle Commissioni provinciali, che autorizzassero l'assunzione di nuovo personale, dovranno essere comunicate in copia alla Commissione centrale di sindacato per gli effetti di cui all'articolo seguente.