(Regolamento-art. 62)
 
                              Art. 62. 
 
  I pagamenti fatti dai Ricevitori, in base ai ruoli di cui  all'art.
52, e agli ordini delle Direzioni di cui  all'art.  60,  saranno  dai
medesimi allibrati di  volta  in  volta  in  un  registro,  e  tenuti
distinti per Ufficio e per articoli di spese.