Art. 63. I Ricevitori dovranno versare ogni dieci giorni a cassa netta nella Tesoreria provinciale; e saranno tenuti a fare il versamento anche prima del compimento dei dieci giorni, quando le somme giacenti in cassa raggiungessero il limite stabilito dalla Circolare della Direzione generale del Demanio, 3 giugno 1864, n. 119.