(Regolamento-art. 67)
 
                              Art. 67. 
 
  Le risultanze dei conti dei singoli Ricevitori, sia per le rendite,
che per le spese, saranno riassunte dalle  Direzioni  in  altrettanti
prospetti, in doppio esemplare, quante  sono  le  Provincie  soggette
alla loro amministrazione.