(Regolamento-art. 71)
 
                              Art. 71. 
 
  All'appoggio degli elementi, di  cui  al  precedente  articolo,  il
Ministero delle Finanze (Direzione generale del  Demanio)  compilera'
il prospetto riassuntivo generale  delle  operazioni  compiutesi  nel
bimestre presso i diversi Uffici; e, dopo che sara'  stato  esaminato
dalla Commissione centrale di sindacato, lo  fara'  pubblicare  nella
Gazzetta ufficiale del Regno. 
 
  Provvedera' altresi' pel rimborso delle spese e per la  conversione
in  quietanze  dei  relativi  mandati,  nei   modi   prescritti   dal
Regolamento generale di contabilita' e sotto  la  responsabilita'  di
chi di ragione.