Art. 71. All'appoggio degli elementi, di cui al precedente articolo, il Ministero delle Finanze (Direzione generale del Demanio) compilera' il prospetto riassuntivo generale delle operazioni compiutesi nel bimestre presso i diversi Uffici; e, dopo che sara' stato esaminato dalla Commissione centrale di sindacato, lo fara' pubblicare nella Gazzetta ufficiale del Regno. Provvedera' altresi' pel rimborso delle spese e per la conversione in quietanze dei relativi mandati, nei modi prescritti dal Regolamento generale di contabilita' e sotto la responsabilita' di chi di ragione.