(Statuto - art. 54)
                              Art. 54. 
 
  In armonia con i principi dell'autonomia  e  del  decentramento  la
Regione instaura un rapporto di collaborazione  con  le  Province,  i
Comuni e gli altri enti locali e ne coordina la  partecipazione  alla
programmazione  regionale,  ai  fini  di  un   equilibrato   sviluppo
economico  e  sociale,  favorendo  la   formazione   di   istituzioni
comprensoriali su basi associative.