(Statuto - art. 55)
                              Art. 55. 
 
  La delega delle funzioni amministrative alle Province, ai Comuni  e
agli altri enti locali, a  norma  dell'articolo  118,  ultimo  comma,
della Costituzione, e' conferita, consultati  gli  enti  interessati,
con legge che ne stabilisce i criteri direttivi,  le  condizioni,  la
durata e le  modalita'  di  esercizio,  e  disciplina  i  conseguenti
rapporti  finanziari  con   i   soggetti   delegati   e   l'eventuale
trasferimento di personale. 
  L'esercizio  della  delega  si  uniforma   ai   principi   di   cui
all'articolo 53. 
  La delega e' conferita a tutti gli enti della medesima  specie  che
abbiano i requisiti previsti dalla legge. 
  La Giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di  vigilanza
in ordine all'esercizio delle funzioni  delegato  agli  enti  locali;
promuove l'adozione del provvedimento di revoca della delega in  caso
di accertato inadempimento. 
  La legge regionale determina i casi in  cui  la  Giunta  si  avvale
degli  uffici  degli  enti  locali;  stabilisce   le   modalita'   di
utilizzazione;  disciplina  i  conseguenti  rapporti   finanziari   e
l'eventuale  trasferimento  di  personale,  d'intesa  con  gli   enti
interessati.