(Statuto - art. 56)
                              Art. 56. 
 
  Il controllo, a norma dell'articolo 130 della  Costituzione,  sugli
atti delle Province,  dei  Comuni  e  degli  altri  enti  locali,  e'
esercitato in forma decentrata secondo le modalita'  stabilite  dalla
legge regionale.