(Statuto - art. 47)
                              Art. 47. 
 
  Il Presidente della Giunta e' eletto dal  Consiglio  regionale  nel
suo seno subito dopo gli adempimenti di  cui  all'articolo  32  nella
prima seduta successiva con la  presenza  di  almeno  due  terzi  dei
Consiglieri assegnati alla Regione. 
  Se la seduta non puo' essere tenuta, o  la  votazione  non  risulta
valida, l'elezione e' rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto
giorni, nella quale il Presidente  della  Giunta  e'  eletto  con  la
presenza della maggioranza assoluta dei  Consiglieri  assegnati  alla
Regione. 
  L'elezione avviene  a  voto  palese  per  appello  nominale  tra  i
Consiglieri che siano stati presentati come candidati  da  almeno  un
quinto dei Consiglieri  assegnati  alla  Regione,  ed  e'  proclamato
eletto  il  Consigliere  che  riporta  il   voto   favorevole   della
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione. 
  Nel caso di mancata  elezione  si  procede  ad  altra  votazione  a
distanza di otto giorni  con  lo  stesso  sistema  di  cui  al  comma
precedente; e cosi' successivamente.