(Statuto - art. 55)
                              Art. 55. 
 
  La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione. 
  Spetta alla Giunta regionale: 
    a) dare, ove occorra, esecuzione ai provvedimenti del Consiglio; 
    b) predisporre annualmente il bilancio  preventivo  ed  il  conto
consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio; 
    c) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi  generali
e  settoriali  approvati   dal   Consiglio   regionale,   concernenti
l'esecuzione di opere  pubbliche  e  la  organizzazione  dei  servizi
pubblici, sempre che essi risultino indicati nel bilancio annuale con
il relativo stanziamento; 
    d) sovraintendere alla gestione dei servizi pubblici regionali  e
vigilare  su  quelli  affidati  ad  aziende  speciali   e   ad   enti
amministrativi istituiti dalla Regione; 
    e)  nei  limiti  e  nei  modi  stabiliti  dalla  legge  regionale
amministrare il demanio e il patrimonio della Regione e deliberare ed
approvare i contratti della Regione; 
    f) l'iniziativa delle leggi, dei regolamenti e dei  provvedimenti
consiliari di cui all'articolo 39; 
    g) deliberare in materia di liti, attive e  passive,  rinunzie  e
transazioni; 
    h) adottare i provvedimenti amministrativi non demandati ad altri
organi della Regione o non delegati ad altri enti; 
    i)  esercitare  le  altre  funzioni  ad  essa   demandate   dalla
Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi. 
  La  Giunta  e'  responsabile  del  proprio  operato  di  fronte  al
Consiglio.