Art. 55. La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione. Spetta alla Giunta regionale: a) dare, ove occorra, esecuzione ai provvedimenti del Consiglio; b) predisporre annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio; c) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e la organizzazione dei servizi pubblici, sempre che essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento; d) sovraintendere alla gestione dei servizi pubblici regionali e vigilare su quelli affidati ad aziende speciali e ad enti amministrativi istituiti dalla Regione; e) nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale amministrare il demanio e il patrimonio della Regione e deliberare ed approvare i contratti della Regione; f) l'iniziativa delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti consiliari di cui all'articolo 39; g) deliberare in materia di liti, attive e passive, rinunzie e transazioni; h) adottare i provvedimenti amministrativi non demandati ad altri organi della Regione o non delegati ad altri enti; i) esercitare le altre funzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi. La Giunta e' responsabile del proprio operato di fronte al Consiglio.