(Statuto - art. 56)
                              Art. 56. 
 
  La  Giunta  delibera  con  l'intervento   della   maggioranza   dei
componenti in carica ed a maggioranza di voti. 
  In caso di parita' di voti prevale quello del Presidente. 
  Le sedute della Giunta non sono pubbliche. 
  La Giunta puo' darsi un Regolamento per l'esercizio  della  propria
attivita'.