(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 55)
                              Art. 55. 

 
  I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale  o  da  quello
provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento,  se
trattasi della regione o della provincia di Trento, e al  commissario
del Governo in Bolzano, se trattasi della  provincia  di  Bolzano.  I
disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione,
salvo che il Governo  non  li  rinvii  rispettivamente  al  Consiglio
regionale od  a  quello  provinciale  col  rilievo  che  eccedono  le
rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con
quelli di una delle due province nella regione. 
  Ove  il  Consiglio  regionale  o  quello  provinciale  li   approvi
nuovamente  a  maggioranza  assoluta   dei   suoi   componenti   sono
promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo
non  promuove  la  questione  di  legittimita'  davanti  alla   Corte
costituzionale, o  quella  di  merito,  per  contrasto  di  interessi
davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia  la
competenza. 
  Se una legge e' dichiarata urgente dal  Consiglio  regionale  o  da
quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti  rispettivi,
la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo  consente,  non
sono subordinate ai termini indicati. 
  Le  leggi  regionali   e   quelle   provinciali   sono   promulgate
rispettivamente  dal  Presidente  della  giunta   regionale   o   dal
Presidente della giunta provinciale e sono  vistate  dal  commissario
del Governo competente.