Art. 57. Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel "Bollettino Ufficiale" della regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge. In caso di dubbi l'interpretazione della norma ha luogo sulla base del testo italiano. Copia del "Bollettino Ufficiale" e' inviata al commissario del Governo.