(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 57)
                              Art. 57. 

 
  Le leggi regionali e  provinciali  ed  i  regolamenti  regionali  e
provinciali sono pubblicati nel "Bollettino Ufficiale" della regione,
nei testi italiano e tedesco, ed entrano in  vigore  il  quindicesimo
giorno successivo a quello della loro  pubblicazione,  salvo  diversa
disposizione della legge. 
  In caso di dubbi l'interpretazione della norma ha luogo sulla  base
del testo italiano. 
  Copia del "Bollettino Ufficiale"  e'  inviata  al  commissario  del
Governo.