(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 59)
                              Art. 59. 

 
  Le leggi approvate  dai  Consigli  regionali  e  provinciali  ed  i
regolamenti emanati dalla giunta regionale e  da  quelle  provinciali
debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.