(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 59)
Art. 59.
Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i
regolamenti emanati dalla giunta regionale e da quelle provinciali
debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.