(Testo unico-art. 32)
                        Testo unico-art. 32. 
                           (Denominazione) 
 
  L'opera di previdenza istituita con il regio  decreto  26  febbraio
1920, n.  219,  incorporata  nell'ente  nazionale  di  previdenza  ed
assistenza per i dipendenti statali, assume la denominazione di Fondo
di previdenza e credito per i  dipendenti  civili  e  militari  dello
Stato e per i loro superstiti. 
  Il Fondo ha gestione autonoma.