Testo unico-art. 32. (Denominazione) L'opera di previdenza istituita con il regio decreto 26 febbraio 1920, n. 219, incorporata nell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, assume la denominazione di Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti. Il Fondo ha gestione autonoma.