(Testo unico-art. 33)
                        Testo unico-art. 33. 
                             (Finalita') 
 
  Il Fondo di previdenza e credito provvede: 
    a) alla corresponsione della indennita'  di  buonuscita  e  degli
assegni vitalizi; 
    b) alla  erogazione  di  prestiti  verso  cessione  di  quote  di
retribuzione; 
    c)  alla  costituzione  di  garanzia  a  favore  degli   istituti
autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti; 
    d) alla ammissione degli orfani degli iscritti in  convitti,  per
l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento; 
    e) al conferimento di borse di studio; 
    f) alla ammissione in case di riposo degli iscritti  cessati  dal
servizio e dei coniugi; 
    g) alle cure climatiche in favore dei figli degli iscritti; 
    h) ad altre forme di previdenza, a favore degli  iscritti  e  dei
loro aventi diritto,  deliberate  dal  consiglio  di  amministrazione
dell'E.N.P.A.S., previa autorizzazione dei Ministeri vigilanti. 
  Le prestazioni di cui alla lettera a) sono obbligatorie;  le  altre
prestazioni non possono  essere  erogate  se  non  nei  limiti  delle
disponibilita' determinate in bilancio, eccedenti la copertura  degli
oneri finanziari relativi alle suddette prestazioni obbligatorie;  la
spesa annuale per l'assistenza climatica non puo', comunque, superare
un sedicesimo delle entrate relative all'anno stesso.