Testo unico-art. 33. (Finalita') Il Fondo di previdenza e credito provvede: a) alla corresponsione della indennita' di buonuscita e degli assegni vitalizi; b) alla erogazione di prestiti verso cessione di quote di retribuzione; c) alla costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti; d) alla ammissione degli orfani degli iscritti in convitti, per l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento; e) al conferimento di borse di studio; f) alla ammissione in case di riposo degli iscritti cessati dal servizio e dei coniugi; g) alle cure climatiche in favore dei figli degli iscritti; h) ad altre forme di previdenza, a favore degli iscritti e dei loro aventi diritto, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S., previa autorizzazione dei Ministeri vigilanti. Le prestazioni di cui alla lettera a) sono obbligatorie; le altre prestazioni non possono essere erogate se non nei limiti delle disponibilita' determinate in bilancio, eccedenti la copertura degli oneri finanziari relativi alle suddette prestazioni obbligatorie; la spesa annuale per l'assistenza climatica non puo', comunque, superare un sedicesimo delle entrate relative all'anno stesso.