(Testo unico-art. 36)
                        Testo unico-art. 36. 
                         (Riserve tecniche) 
 
  Per la copertura degli oneri finanziari a  carico  del  Fondo  sono
costituite riserve tecniche. 
  Ogni tre anni si provvede alla compilazione del  bilancio  tecnico,
che e' sottoposto all'approvazione dei Ministri per il  lavoro  e  la
previdenza sociale e per il tesoro. 
  Le spese di amministrazione sono a carico del Fondo.