Testo unico-art. 36. (Riserve tecniche) Per la copertura degli oneri finanziari a carico del Fondo sono costituite riserve tecniche. Ogni tre anni si provvede alla compilazione del bilancio tecnico, che e' sottoposto all'approvazione dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro. Le spese di amministrazione sono a carico del Fondo.