Testo unico-art. 41. (Decorrenza e cessazione dell'iscrizione) L'iscrizione ha effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di attivita' e cessa dalla data di cessazione dal servizio per qualunque causa. Nel caso in cui il dipendente sia trattenuto o richiamato in servizio senza soluzione di continuita' e con percezione degli assegni di attivita', l'iscrizione prosegue per tutto il periodo di trattenimento o di richiamo. Resta salva la facolta' dell'interessato di far valere i propri diritti alla data di cessazione dal servizio, anteriore al trattenimento o richiamo.